Genitori separati, attenti all’errore: multa da oltre 1.000 euro

Attenzione alle multe salate per i genitori separati che dimenticano dei precisi obblighi di legge. Quali sono i dettagli

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Genitori separati (Foto Pixabay)

Le norme vigenti sono molto attente alla questione degli obblighi dei genitori separati nei confronti dei figli. I giudici nelle loro decisioni prendono in considerazione vari elementi dai tempi di permanenza presso ogni genitore, alle necessità per le spese relative a istruzione, sport e salute. Si valuta lo stile e il tenore di vita che la famiglia aveva prima della separazione e le possiblità economiche dei genitori.

Il legislatore ha introdotto comunque delle novita nel codice al fine di intervenire nei casi più scottanti per tutelare le esigenze economiche dei familiari. Mettendo in rilievo i rapporti tra i membri della famiglia e le reponsabilità economiche in caso di scioglimento, nullità o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Novità nel codice penale per i genitori separati

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Genitori separati (Foto Pixabay)

In pratica, chi si sottrae all’obbligo del versamento regolare dell’assegno di mantenimento ai figli deciso dal giudice, rischia una multa che va dai 103 ai 1032 euro o una reclusione fino a un anno. È il nuovo articolo 570 bis del Codice penale ha stabilire tali sanzioni. L’obbligo del versamento resta anche quando i figli hanno raggiunto la maggiore età.

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Infatti la legislazione prevede che il mantenimento possa essere sospeso solo nel momento in cui i figli abbiano raggiunto un’indipendenza economica.  La quale consenta loro di mantenersi in maniera autonoma. È il giudice (o in alcuni casi i genitori separati in un accordo tra loro) a decidere l’ammontare del versamento.

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Si deve ricordare che la sanzione  penale scatta senza la necessità dell’accertamento dello stato di necessità dell’avente diritto (prima era necessario questo accertamento per procedere alla sanzione) e vale anche per le spese straordinarie, oltre che per il versamento mensile ordinario del mantenimento. Si sottolinea infine che una sola omissione del pagamento non appare sufficiente a delineare il reato, dato che  la sottrazione dagli obblighi, l’articolo recita “coniuge che si sottrae”, implica un comportamento reiterato nel tempo.

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