Contenzioso per un buono fruttifero postale “tre anni plus”: la decisione

Contenzioso tra una donna, vedova, e Poste Italiane a causa di un buono fruttifero postale “tre anni plus” cointestato

(Pixabay)

Novità importanti a favore dei risparmiatori tra cui una che riguarda i buoni fruttiferi postali “tre anni plus”. Le decisioni sono comparse sul sito dell’Arbitro Bancario Finanziario. 

La parte ricorrente ha comunicato di essere titolare con pari facoltà di rimborso di tale titolo dematerilizzato col marito deceduto il 26 settembre 2018. La signora più volte aveva richiesto l’intero rimborso del buono che era stato emesso il 5 aprile 2018.

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Buoni fruttiferi postali “tre anni plus”: le decisioni

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Da quanto emerso, l’intermediario aveva negato il rimborso alla signora comunicando che per la morte di uno dei cointestatari il rimborso era subordinato al rilascio di quietanza per tutti gli eredi.

Sempre l’intermediario aveva comunicato che il rifiuto non era legittimo perché il titolo, emesso dopo il 2000, aveva la clausola di pari facoltà di rimborso e, in questo caso, i sottoscrittori del titolo avevano manifestato la volontà di optare per il rimborso disgiunto. Per questo era stata apposta la clausola CPFR.

L’intermediario e Poste italiane avevano quindi chiesto di rigettare il ricorso dal momento che, con l’entrata in vigore del DM del 19 dicembre 2020 il rimborso di un titolo intestato/cointestato ad una persona deceduta anche con clausola di pari facoltà di rimborso doveva avvenire con quietanza di tutti gli eredi.

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A capovolgere tutto il Collegio di Milano con decisione 8723 del 30 marzo 2021 ha dato ragione alla parte ricorrente. Nella decisione si è rifatto all’orientamento dei Collegi ABF che riconoscono il diritto del contitolare superstite ad ottenere il rimborso di tutti i buoni cointestati con pari facoltà di rimborso.

Infine, con una decisione recente, il Collegio di Coordinamento con decisione numero 19782 del 10 novembre 2020 ha comunicato che nel caso di bfp CPRF, ogni intestatario ha diritto alla riscossione anche nel caso di decesso di uno o più cointestatari.

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