Lezioni private: l’avviso dell’Agenzia delle Entrate agli interessati

Gli insegnanti che a casa svolgono lezioni private devono comunicare i redditi che percepiscono all’Agenzia delle Entrate?

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Molti docenti in Italia sono soliti anche effettuare delle lezioni private o ripetizioni nelle loro case per arrotondare lo stipendio. Tantissimi bambini e ragazzi, dopo le lezioni scolastiche preferiscono, svolgere i compiti al doposcuola con l’aiuto di un insegnante.

Gli insegnanti, una volta abbandonato l’edificio scolastico in cui insegnano, accolgono nel pomeriggio bambini e ragazzi che hanno maggiore difficoltà ad eseguire i compiti a casa. Con molta dedizione e pazienza i docenti spiegano tutti gli argomenti che questi ultimi non hanno intenso.

Agenzia delle Entrate, l’avviso per i docenti che effettuano ripetizioni private

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Ovviamente il servizio di doposcuola o di ripetizioni e lezioni private viene effettuato dai docenti, nelle loro case o, da quando siamo in pandemia tramite internet. Le lezioni si svolgono dietro un compenso. Come spiega l’Agenzia delle Entrate, i compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15%.

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Gli insegnanti devono versare l’imposta sostitutiva, in acconto e a saldo, seguendo le disposizioni stabilite per il pagamento in acconto e a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Sempre all’Irpef bisogna fare riferimento per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso riguardanti la medesima imposizione sostitutiva.

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Quando si compila il modello F24 gli insegnanti devono inserire i seguenti codici tributo: 1854 – acconto prima rata; 1855 – acconto seconda rata o unica soluzione
1856 – saldo. Come riporta sempre l’Agenzia delle Entrate, le somme tassate con l’imposta sostitutiva vanno indicate nel quadro RM del modello Redditi Persone fisiche. Queste somme non concorrono alla formazione del reddito complessivo né rilevano ai fini del riconoscimento e della determinazione di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni fiscali.

Le somme sono rilevanti, invece, ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). È comunque possibile scegliere l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari, facendo concorrere i compensi percepiti per lezioni private e ripetizioni alla formazione del reddito complessivo.

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