Cartelle esattoriali, concessa la pace fiscale: i dettagli

I provvedimenti legislativi varati per far fronte all’emergenza sanitaria da Coronavirus, hanno sospeso la riscossione delle cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Di seguito tutti i dettagli.

Concessa una mini proroga ai sensi del decreto legge n. 3 del 2021, che ha ultimato con nuovi termini le disposizioni normative varate per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid 19. È stata quindi riconosciuta la pace fiscale per le cartelle esattoriali sospese. La proroga, però, non durerà a lungo.

In particolare, il decreto ha spostato al 31 gennaio 2021 l’attività di accertamento e riscossione delle somme dovute. Da chiarire se gli importi dovranno essere corrisposti in un’unica soluzione o potranno essere rateizzati.

Alcuni rappresentanti politici, stanno lavorando e spingendo per un piano che possa garantire un’ulteriore proroga e uno scaglionamento di invii delle cartelle esattoriali. Il Decreto Ristori 5 – che sarà approvato tra qualche giorno – potrebbe includere una nuova ipotesi di rinvio.

Fino a nuove disposizioni, le somme dovute all’Agenzia delle Entrate dovranno essere versate entro il 1° marzo 2021.

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Pace fiscale per le cartelle esattoriali sospese

Cartelle esattoriali
Pixabay

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ai diversi quesiti posti dai contribuenti, confermando che si potrà richiedere la rateizzazione. Gli interessati, per evitare che sia attivato nei loro confronti il recupero, potranno presentare la domanda per la rateizzazione entro e non oltre il 28 febbraio. Intanto, la situazione rimane sospesa fino al 31 gennaio 2021.

Fino alla decorrenza di questa data, infatti, tutte le verifiche di inadempienza da Pubbliche amministrazioni sono sospese. Inoltre, fino ad allora non saranno avviati nuovi procedimenti cautelari o esecutivi.

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Il decreto legge n. 3 del 2021, divulgato in Gazzetta Ufficiale, ferma anche le attività di notifica e di pignoramenti presso terzi, qualora siano stati effettuati prima del 19 maggio 2020.

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