La Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta su un tema che tocca da vicino scaffali e carrelli della spesa: l’uso di simboli che richiamano bandiere nazionali sulle confezioni di alimenti.
Al centro dell’attenzione c’è la pasta a marchio Combino venduta da Lidl, la cui grafica include un segno stilizzato con i colori del tricolore italiano.

La domanda, che da tempo anima le polemiche sull’italian sounding, è se un simbolo del genere possa indurre il consumatore a credere che il prodotto sia “tutto italiano”, anche quando la realtà produttiva e la provenienza delle materie prime siano più complesse. Il sito Il Fatto Alimentare ha ricostruito i termini del caso e i passaggi principali della decisione europea, offrendo una chiave di lettura utile per capire cosa cambia per le etichette e per i consumatori.
Secondo quanto riportato da Il Fatto Alimentare, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che il Regolamento (UE) n. 1169/2011, che disciplina le informazioni ai consumatori sugli alimenti, vieta qualsiasi pratica informativa suscettibile di indurre in errore, in particolare sul paese d’origine o sul luogo di provenienza. In quest’ottica, anche un nastro, un fiocco o un altro elemento grafico che combini i colori di una bandiera nazionale può essere interpretato come un’indicazione di origine, se l’impressione complessiva della confezione porta il consumatore medio a collegare quel simbolo all’italianità del prodotto.
Il nodo della questione
Il nodo, spiegano le cronache specializzate, non è tanto l’uso dei colori in sé, quanto l’effetto che ne deriva in abbinamento agli altri elementi dell’etichetta: testi, immagini, claim, indicazioni obbligatorie e facoltative. Se il richiamo al tricolore occupa una posizione di rilievo e non è bilanciato da informazioni chiare e ben visibili sulla reale provenienza del prodotto o delle sue materie prime, il rischio di inganno aumenta. La Corte ha ribadito che la valutazione spetta caso per caso alle autorità e ai giudici nazionali, chiamati a misurare il grado di riconoscibilità del simbolo, la sua prominenza grafica e la percezione del consumatore medio, tenendo conto del contesto.
Nel settore della pasta il tema è particolarmente sensibile. La lavorazione può avvenire in Italia, ma il grano duro impiegato può provenire da paesi diversi, sia UE sia extra-UE, a seconda delle annate e delle condizioni di mercato. In Italia, misure nazionali hanno reso frequente l’indicazione in etichetta del “Paese di coltivazione del grano” e del “Paese di molitura”, ma sul piano europeo l’obbligo generalizzato di indicare l’origine delle materie prime non vige per tutte le categorie di alimenti. Da qui la tensione comunicativa: grafiche e richiami identitari possono valorizzare il legame con una tradizione gastronomica, ma devono evitare di creare aspettative fuorvianti sulla filiera.
Il caso Combino richiama dunque un principio di fondo: quando un elemento visivo evoca con forza un paese, l’operatore deve verificare che il messaggio complessivo non attribuisca al prodotto un’origine che non ha, o che non confonda origine del prodotto, luogo di trasformazione e origine degli ingredienti. La Corte sottolinea che eventuali chiarimenti in etichetta devono essere facilmente leggibili e immediatamente percepibili, non nascosti sul retro con caratteri minuscoli o in posizioni marginali.
Implicazioni per produttori e distributori
Per i produttori e i distributori si apre una stagione di verifiche. Senza demonizzare l’uso di colori nazionali, la giurisprudenza europea invita a una maggiore cautela progettuale. In pratica:
valutare il peso grafico di bandiere, tricolori e simboli identitari;
evitare associazioni ridondanti (bandiera più claim patriottici più immagini stereotipate) se l’origine o le materie prime non sono coerenti con il messaggio;
corredare le confezioni di indicazioni chiare su paese di produzione e, quando presenti, sulle origini delle materie prime, con pari evidenza rispetto agli elementi evocativi;
sottoporre le etichette a test di comprensione con consumatori per intercettare possibili ambiguità.
Per i consumatori, la bussola resta l’etichetta obbligatoria. Vale la pena cercare tre informazioni chiave: “Paese d’origine” o “Luogo di provenienza” quando presenti; “Paese di coltivazione” e “Paese di molitura” del grano duro, sempre più diffusi sulle paste secche vendute in Italia; eventuali diciture come “UE/non UE” che indicano mix di provenienze. I richiami cromatici o iconografici alla tradizione italiana possono avere un valore estetico o di posizionamento, ma non equivalgono da soli a una garanzia sull’origine delle materie prime.
La polemica sul tricolore in etichetta non riguarda solo la pasta e non si esaurisce con il caso Lidl. La linea di confine tra valorizzazione legittima dell’identità gastronomica e comunicazione fuorviante si gioca sull’equilibrio dell’insieme grafico e informativo. La decisione della Corte UE, come evidenziato da Il Fatto Alimentare, fornisce un criterio robusto a chi dovrà vigilare e giudicare: contare meno i dettagli isolati e di più l’impressione complessiva che la confezione imprime al consumatore medio.





