Pc e tablet gratuiti, domande entro il 3 febbraio

L’Agenzia delle entrate dismette pc e tablet perché non più utilizzabili per la propria attività: ecco i destinatari

Pc (Unsplash) – Consumatore.com

Tempi difficili per l’economia con i prezzi in salita e vita che diventa più cara da ormai un anno a questa parte. L’economia cerca un nuovo equilibrio tra prezzi e redditi. In questo scenario sentir parlare di beni come pc e tablet gratuiti fa abbastanza rumore. In realtà, a destinare questi strumenti è un ente pubblico.

Si tratta dell’Agenzia delle entrate che ha deciso di dismettere pc e tablet perché obsoleti per il tipo di attività che deve svolgere. Tuttavia, non si tratta di strumenti da buttare. Sono assolutamente utilizzabili bensì poco funzionali ormai con l’attività dell’Agenzia. Questi strumenti, però, non andranno ai privati.

L’Agenzia delle Entrate dona pc e tablet gratis

Pc (Unsplash) – Consumatore.com

Pc e tablet da dismettere saranno ceduti gratuitamente a enti no profit, scuole o altre pubbliche amministrazioni. Il tutto avverrà seguendo le istruzioni del bando già reso pubblico su portale dell’agenzia. Gli strumenti cedibili a titolo gratuito sono PC, PC portatili, Server.

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Per ottenere gli apparecchi gratuitamente sarà necessario fare domanda così come indicato nel bando. E’ possibile presentare domanda entro le ore 12:00 del 3 febbraio 2023 al seguente indirizzo  https://www.fiscooggi.it/phoenice. Nel bando è indicato il seguente ordine di priorità di scelta dell’ente al quale consegnare gli strumenti gratuitamente:

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  • gli istituti scolastici statali e paritari degli enti locali (articolo 1, comma 1-2, legge n. 62/2000)
  • le altre amministrazioni pubbliche (articolo 1, Dlgs n. 165/2001)
  • gli altri enti pubblici e privati appartenenti a una delle seguenti categorie (non in ordine di priorità):
    • associazioni ed enti senza fini di lucro iscritti nell’apposito registro associazioni
    • fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro
    • associazioni non riconosciute, di cui all’articolo 36 c.c., che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l’assenza di finalità lucrative
    • organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, operanti in Italia o all’estero per scopi umanitari
    • istituti scolastici paritari privati (determinati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, legge n. 62/2000)
    • altri enti e organismi, non compresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche di pubblica utilità.
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