Conto corrente e comunione di beni, cosa può fare il coniuge?

La comunione di beni prevede che entrambi i coniugi siano titolari delle proprietà del nucleo familiare. Ma ci sono delle eccezioni

Conto corrente
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La comunione di beni è una delle due formule utilizzate durante le nozze per creare una famiglia da un punto di vista contrattuale. A differenza del regime di separazione dei beni, a prescindere dai possedimenti dei due coniugi, entrambi ne possono disporre. Quindi i beni di uno diventano di entrambi.

Infatti una delle formule più gettonate nel regime di comunione di beni è l’apertura del conto corrente cointestato che, a parte specifiche agevolazioni fiscali, consente ad entrambi di disporre del denaro.

Ma anche qui ci sono delle differenze. Nel conto corrente a firma congiunta prima di effettuare un’operazione, che sia prelievo, versamento o bonifico, entrambi i coniugi devono dare l’autorizzazione.

Al contrario, nel conto cointestato a firma disgiunta, ognuno dei cointestatari può effettuare operazioni autonomamente. Il deposito sul conto corrente rimane al 50% per ognuno dei coniugi.

Ma in alcuni casi ci sono delle proprietà che rimangono al solo intestatario, senza essere divise con il coniuge.

Quali sono i beni che rimangono personali anche in comunione di beni?

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Anche in regime di comunione di beni uno dei due coniugi può decidere di aprire un conto personale che estrometta l’altro dall’accesso. In questo caso solo in caso di decesso e successione l’altro coniuge potrà disporre del denaro.

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Alcuni beni rimangono di proprietà personale, come ad esempio quelli già posseduti prima delle nozze, il denaro ricevuto con donazioni o eredità anche dopo il matrimonio (a meno che non sia specificato diversamente nell’atto di liberalità o nel testamento).

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Stesso discorso per i soldi ottenuti a titolo di risarcimento danni e/o la pensione relativa alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa, ed infine quelli derivanti dalla vendita di un bene mobile o immobile risultante proprio.

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