Agevolazioni prima casa, le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Seguendo il caso specifico di un interpellante, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni sull’accesso delle agevolazioni per la prima casa

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L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuove indicazioni per quanto riguarda l’accesso delle agevolazioni per la prima casa.

Le nuove indicazioni arrivano a seguito di un contribuente che aveva chiesto se era possibile usufruire dello sconto “sia nel momento del pagamento delle imposte dovute per la registrazione del decreto di trasferimento che nel momento della futura stipula del contratto di mutuo”.

Agevolazioni prima casa, le dichiarazioni dell’Agenzia delle Entrate

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Con risposta all’Interpello n. 653/2021, l’Agenzia delle Entrate ricorda che le agevolazioni relative all’acquisto della prima casa nonché prima abitazione sono subordinate al rilascio di precise dichiarazioni (previste dalla norma) e al possesso di determinati requisiti.

Per quanto riguarda il caso specifico del contribuente, alla richiesta di delucidazioni in merito al riconoscimento del bonus fiscale spettante, l’Agenzia si è rifatta a quanto precisato da ultimo nella risoluzione 38/E del 28 maggio 2021, con la quale è stato chiarito che è possibile chiedere l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale.

L’interpellante può usufruire delle agevolazioni disciplinate in riferimento agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ovvero al momento del versamento delle imposte dovute per la registrazione del trasferimento.

L’Agenzia delle Entrate si è riallacciata poi a quanto stabilito dalla risoluzione n. 38/E del 2021, nella parte in cui si afferma che: “le previste dichiarazioni sono rese dalla parte interessata, di regola, nelle more del giudizio, talché risultino nel provvedimento medesimo. Tuttavia, è possibile rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché ciò avvenga prima della registrazione dell’atto”.

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Da tutto ciò si può concludere che “nessun rilievo assume il riferimento al momento della futura stipula del contratto di mutuo”.

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