Buoni fruttiferi postali, importo non liquidato correttamente. L’accaduto

Poste Italiane non aveva liquidato correttamente due buoni fruttiferi postali di 100 mila lire. La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario

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L’Arbitro Bancario Finanziario ha emesso nello scorso mese di giugno le ultime sentenze in merito ai buoni fruttiferi postali.

Tra le varie sentenze una riguarda una donna, cointestataria insieme al marito defunto, di 2 bfp del valore di 100 mila lire ognuno del 6 agosto 1986 ed appartenenti alla serie Q/P.

Nello specifico la signora lamenta che, in sede di riscossione ha ottenuto importi più bassi dal momento che la somma era determinata prendendo in considerazione il rendimento della serie Q anche per il periodo compreso dal 21° al 30° anno.

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Bfp, ecco cosa ha deciso l’Arbitro Bancario Finanziario

(Pixabay)

La donna in questione ha presentato ricorso Arbitro Bancario Finanziario per aver ottenuto rendimenti più bassi rispetto alle condizioni risultanti sui titoli per gli anni dal 21° al 30°. Per questi buoni, infatti, Poste Italiane non aveva apposto alcun timbro modificativo.

La donna aveva quindi chiesto il riconoscimento del rendimento previsto in calce alla tabella posto dietro ai buoni fruttiferi postali per il periodo appena indicato. L’intermediario chiede invece di rigettare la pratica perché i 2 buoni postali oggetto della diatriba appartenevano a tutti gli effetti alla serie Q istituita con Decreto Ministeriale il 13 giugno 1986.

I buoni furono poi collocati, mediante moduli precedenti della serie P con due timbri, uno davanti e l’altro dietro. Al momento del rimborso, Poste Italiane comunica di aver riconosciuto i reali interessi secondo quanto stabilito dal DM 1986: fino al 20° anno gli interessi erano calcolati con capitalizzazione 8-9-10,5 e 12% mentre per i restanti dieci per ogni bimestre successivo.

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Il ricorso della risparmiatrice è stato accolto dal Collegio di Bari con decisione numero 10537 del 22 aprile 2021. Dall’analisi è infatti emerso che Poste Italiane ha inserito correttamente i due timbri ma che il problema riguarda i tassi modificativi comunicati solo fino al ventesimo anno.

Il Collegio ha accolto la richiesta e disposto che l’intermediario dovrà provvedere al rimborso dei titoli per gli ultimi dieci anni applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli.

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