“Chi rompe paga”. E’ davvero obbligatorio? Cosa dice la legge

Quando capita di rompere qualcosa all’interno di un supermercato ad esempio, è vero che “chi rompe paga”? Questo ciò che dice la legge

Bottiglia rotta
Bottiglia rotta (Foto Adobe)

Recarsi a fare la spesa non è amato da tutti. C’è chi con calma e serenità gira per le corsie del supermercato e trova soddisfacente osservare gli scaffali per poi poter riuscire a portare a casa il miglior “bottino”. Si studiano le offerte, le varie marche, si soppesa la quantità di prodotto e il suo costo. Insomma uno “studio” approfondito della situazione. Ad altri però, proprio non piace. Magari pensando che si spreco della propria giornata ma un’azione ovviamente necessaria, o perché si ha poco tempo a causa degli impegni, velocemente cerca di trovare tutto ciò di cui ha bisogno.

Per distrazione, per sbadataggine o perché un determinato prodotto era posizionato male, può capitare che questo caschi e si rompa rovinosamente in terra. Se accade è giusta la frase “chi rompe paga”? Cosa dice al legge in merito?

Se si rompe un prodotto all’interno del supermercato chi paga?

Bambino all'interno di un supermercato
Bambino all’interno di un supermercato (Foto Adobe)

Può capitare che entrando in un supermercato, o più generalmente un negozio, e che non intenzionalmente il cliente possa rompere qualcosa. In questo caso è necessario dalla parte di chi ha compiuto il danno ripagarlo?

L’articolo 2043 del Codice Civile, regolamenta al riguardo: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno“. In pratica nonostante la rottura o la caduta di un prodotto con conseguente danno, anche se accaduto in modo accidentale, risulta comunque colposo, per questo deve risarcire il commerciante.

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Nel caso in cui a compiere il danno sia stato un minore, saranno ovviamente i genitori a dover ripagare il suddetto danno, salvo nel caso in cui possano provare che non siano stati in grado di impedire quanto accaduto. Nel caso in cui invece il consumatore può dimostrare che non sia propria la colpa della caduta dell’oggetto, ma un posizionamento errato di questo o che bastasse davvero poco perché sarebbe potuto accadere, potrà non risarcire il proprietario dell’attività.

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Infine la GDO, Grande Distribuzione Organizzata, non è obbligata ad assicurare la rottura dei prodotti. Le assicurazioni per la maggior parte delle volte coprono solamente taccheggio o atti vandalici.

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