Busta paga, novità ferie e permessi: cosa cambia

Busta paga, occhio a ferie e permessi: cambiamenti in vista per i lavoratori. Ecco cosa succederà dall’1 luglio

Busta paga (Foto Pixabay)

Il 30 giugno spesso coincide con diverse scadenze amministrative. Molti contratti di lavoro, poi, scadono in questa data. Basta pensare, ad esempio, ai lavoratori precari del settore scuola. Tra docenti e Ata, infatti, sono diverse decine di migliaia a concludere il lavoro il 30 giugno.

Il 30 giugno coincide spesso con la fine di diversi contratti a termine. A seconda delle attività, infatti, questa data è presa come riferimento per il termine di un periodo e l’inizio di un altro sotto il profilo commerciale. Questa data prende corpo anche per una serie di faccende burocratiche e amministrative.

Busta paga, novità per ferie e permessi

Busta paga (Foto Pixabay)

Infatti, per i lavoratori il 30 giugno è il termine ultimo per la scadenza dei permessi e delle ferie. Per quanto riguarda questi ultimi, i permessi non goduti non potranno essere monetizzati in busta paga. Si può ottenere un’indennità sostitutiva alla scadenza del 30 giugno per i permessi disponibili non goduti. Tuttavia, questa categoria viene regolamentata dai contratti collettivi nazionali di settore e le condizioni possono cambiare da un comparto all’altro.

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Per quanto riguarda le ferie, invece, queste non andranno perdute o monetizzate. Quest’ultima ipotesi è possibile soltanto in caso di scadenza del contratto di lavoro. Il lavoratore potrà comunque utilizzarle a partire dal 1 luglio. La questione, quindi, riguarda più le imprese che i lavoratori.

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Infatti, le aziende dovranno stare attende alla scadenza del 30 giugno perché in caso di mancato conteggio delle ferie non godute, entro due anni dovranno in ogni caso pagare i contributi relativi. Contrariamente, rischiano di dover pagare anche una sanzione per questa mancanza amministrativa.

In merito alle ferie non concesse le imprese dovranno comunque farsi carico degli oneri contributivi. La scadenza per quest’anno è fissata al 22 agosto. In caso di mancato versamento dei contributi relativi alle ferie non concesse la sanzione prevista varia da un minimo di 120 euro ad un massimo di 5.400 euro.

 

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