Mascherine Ffp2 e i prezzi: beffa per i cittadini

Le mascherine Ffp2 sono obbligatorie in alcuni casi. Tuttavia, sul prezzo delle stesse c’è una vera beffa verso i cittadini

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Soldi (Foto Adobe)

La quarta ondata del Covid-19 sta andando verso il picco che si spera sia il più vicino possibile. I nuovi decreti che si sono susseguiti in breve tempo per affrontare questa rapida scalata della variante omicron, protagonista della quarta ondata, hanno stabilito diverse norme. Tra queste è stato allargato in più casi l’utilizzo obbligatorio delle Ffp2. Tuttavia, nei giorni scorsi i maggiori organi di stampa nazionali, dai tg ai quotidiani nazionali, hanno diffuso la notizia del prezzo calmierato per le mascherine Ffp2 ma in realtà non è così.

Ffp2, la beffa del prezzo

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(foto: Pixabay)

Il Fatto quotidiano ha scoperto che non c’è alcuna legge che fissa il prezzo a 0,75 centesimi di euro il prezzo delle mascherine Ffp2. C’è stato un protocollo firmato dal governo, tramite il commissario straordinario Figliuolo, e alcune associazioni che rappresentano diverse farmacie (ma non tute). Le associazioni sono FederFarmaAssoFarm e FarmacieUnite. L’accordo però è volontario nel senso che le farmacie sono libere di aderire o meno. L’effetto è che i contribuenti possono trovare le mascherine ad un prezzo più alto di 0,75 centesimi e non possono contestare nulla.

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Le mascherine Ffp2 sono obbligatorie nei seguenti casi:

Per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati di svago;

Per le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto;

Per l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;

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Per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo.

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