Riscossione straordinaria tasse: i chiarimenti della Cassazione sull’obbligo di motivazione

La Cassazione ha chiarito i presupposti di legittimità della riscossione straordinaria ed in particolare il relativo obbligo di motivazione.

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Con Ordinanza n.9212 del 06/04/2021, la Cassazione ha fatto dei chiarimenti riguardo i presupposti di legittimità della riscossione straordinaria ed in particolare il relativo obbligo di motivazione.

I chiarimenti sono avvenuti dopo che una contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa ad omesso versamento di imposte. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso sul presupposto della mancanza di motivazione in ordine al pericolo per la riscossione.

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Riscossione straordinaria tasse: i chiarimenti della Cassazione

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La Commissione Tributaria Regionale però ha poi rigettato l’appello dell’Ufficio. Il giudice riteneva infatti che la cartella fosse priva di motivazione quanto alla sussistenza del pericolo ai fini dell’emissione del ruolo straordinario. A questo punto è entrata in gioco la Cassazione.

Secondo la Cassazione il ricorso non era accoglibile dal momento che il pericolo che può legittimare la riscossione straordinaria non coincide con la gravità delle violazioni. Inammissibile, poi, secondo la Cassazione, era la deduzione della sussistenza del pericolo per la riscossione legata al solo fatto che la società fosse in liquidazione.

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Bisogna anche puntualizzare che l’iscrizione nei ruoli straordinari, prevista in caso di fondato pericolo per la riscossione, costituisce una misura cautelare posta a garanzia del credito erariale.

L’iscrizione nei ruoli straordinari, prevista in caso di fondato pericolo per la riscossione, costituisce una misura cautelare posta a garanzia del credito erariale. La sua legittimità, dipende però sempre da quella dell’atto impositivo presupposto che ne è titolo fondante.

Quindi se il giudice annulla, in tutto o in parte, l’atto presupposto, l’ente impositore deve provvedere allo sgravio e, eventualmente, al rimborso.

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