Chiarimenti sulla rottamazione TER

Prima di parlare di rottamazione TER, è importante chiarire cosa sia quest’ultima. Per TER si intende il rapporto di spesa totale, il quale non è altro che un indicatore di costo e misura quelle totale che nascono dalla gestione e dall’operatività di un fondo di investimento (ETF, fondi comuni ecc.). Questi costi sono maggiormente quelli di gestione e le spese aggiuntive, come spese di revisione, costi legali ecc.

Il TER rappresenta un indicatore molto importante ed indica la percentuale del patrimonio che è stata liquidata dal fondo in un esatto periodo per il totale dei costi e delle commissioni.

Chi vuole aderire alla rottamazione TER, deve presentare domanda di adesione. Nel momento in cui ciò avviene, qualsiasi proceduta esecutiva in atto nei riguardi del contribuente viene bloccata. Chi aderirà entro il 30 aprile 2019 sarà tenuto a rispettare il piano di rientro concordato con l’Agenzia delle Entrate, rispettando le scadenze.

Quanto esposto sopra è contenuto nell’articolo 3 del Decreto Legge 119/2018 (Decreto Fiscale), il quale stabilisce che, qualora il contribuente abbia pagato la prima rata, le procedure a suo carico verranno revocate. Quasi per tutti, la data di scadenza della suddetta rata è il 31 luglio 2019.

Altro punto da chiarire è se la presentazione dell’istanza di adesione alla terza edizione della definizione agevolata può essere utile anche per i pignoramenti presso terzi. Per chi non lo sapesse, tale architettura è uguale a quella delle precedenti versioni ma, in quel caso, essa non offriva scenari favorevoli al contribuente a cui era già stato notificato il provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Giusto per sciogliere gli ultimi dubbi, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, secondo quanto enunciato nell’articolo 3 – comma 10 – lettere d/e del Decreto fiscale, i pignoramenti presso terzi verranno tutti bloccati.

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