I contribuenti in difficoltà con l’Agenzia delle Entrate hanno una nuova opportunità: cosa fare quando ricevi un avviso bonario.
Dal 2025 arriva una novità che interessa molti contribuenti in difficoltà: la possibilità di chiedere una seconda rateizzazione dell’avviso bonario.

Una misura che dona un po’ di respiro, ma che richiede attenzione alle scadenze e il rispetto rigoroso delle regole previste.
Come funziona la rateizzazione dei debiti con l’Agenzia delle Entrate
Chi riceve un avviso bonario dopo controlli sul reddito può decidere se pagare tutto subito o dilazionare l’importo fino a venti rate trimestrali. La prima rata va versata entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, ma tra il 1° agosto e il 4 settembre i termini restano sospesi.

Sulle rate successive vengono applicati interessi al 3,5% annuo, calcolati dal secondo mese successivo alla data indicata nell’avviso. Queste informazioni sono riportate nella documentazione ufficiale, così da permettere al contribuente di programmare i pagamenti.
Cosa succede se non si paga la rata dell’Agenzia dell’Entrate
Chi non rispetta le scadenze perde il beneficio della rateizzazione. In quel caso, il debito residuo diventa immediatamente esigibile, con l’aggiunta di imposte, interessi e sanzioni intere. La cartella viene poi affidata alla riscossione e notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla rata non pagata.

Se si decade dal piano di rateizzazione, la legge consente di chiedere una nuova dilazione per il debito iscritto a ruolo. La richiesta deve arrivare entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza della rata non saldata. Sul portale dell’Agenzia delle Entrate c’è già un servizio che permette di calcolare rate e interessi e di stampare direttamente i modelli F24 per i pagamenti.
Per rendere il tutto più semplice, si può anche attivare l’addebito diretto sul conto corrente. Basta compilare l’apposito modulo nell’area riservata online o rivolgersi agli sportelli. L’attivazione diventa effettiva dalla rata successiva a quella in scadenza.
Debiti con l’Agenzia delle Entrate: cosa si può rateizzare e cosa no?
Le norme stabiliscono in modo preciso quali debiti rientrano nella dilazione. Sono rateizzabili quelli iscritti a ruolo da Stato, Regioni, Comuni, Enti previdenziali e Agenzie fiscali. Restano esclusi invece i cosiddetti “debiti non dilazionabili”, come alcune violazioni doganali o il recupero di aiuti di Stato, oltre ai debiti affidati a enti che gestiscono da soli la riscossione.
Non si possono dilazionare nemmeno i debiti già oggetto di rottamazioni o definizioni agevolate non rispettate, salvo i casi previsti dalla Rottamazione-quater.
La legge prevede però un aspetto importante: se si decade da una rateizzazione, ciò non impedisce di ottenerne una nuova su debiti diversi.





