Il pignoramento della casa diventa un ricordo: questo metodo per salvarla è stato confermato come legale

Cambia il pignoramento immobiliare, la legge apporta dei cambiamenti significativi che possono salvare il debitore. Ecco le modifiche. 

Il soggetto che non riesce a pagare i debiti ha conseguenze legali disastrose, ad esempio il pignoramento della casa. In molti quando si trovano nella situazione di indebitamento tale da non riuscire a far fronte ai debiti, si chiedono se possono vendere l’immobile di proprietà prima che finisca in asta.

Pignoramento casa
Come vendere la casa in modo diretto senza il pignoramento – Consumatore.com

Il dubbio sorge dalla stessa normativa del codice di procedura civile (articolo 492) che in linea generale, stabilisce il pignoramento consiste come atto di ingiunzione dell’ufficiale giudiziario verso il debitore. L’ingiunzione obbliga il debitore di non compiere azioni o atti tali da sottrarre i beni sottoposti a esecuzione, destinati alla garanzia dei creditori. All’atto di ingiunzione bisogna aggiungere l’espropriazione immobiliare che conduce alla vendita dell’immobile pignorata.

Pignoramento della casa e vendita con o senza incanto

La vendita può essere predisposta con o senza incanto. La vendita senza incanto consiste nelle offerte depositate direttamente dagli offerenti e valutate dal giudice dell’esecuzione immobiliare. La vendita con incanto e la cosiddetta vendita all’asta.

Pignoramento casa
Pignoramento casa e vendita diretta, la possibilità reale – Consumatore.com

Il codice di procedura civile all’articolo 568 bis, prevede la possibilità della vendita diretta dell’immobile pignorato. Nello specifico, il debitore può chiedere al giudice di disporre la vendita dell’immobile pignorato per un valore non inferiore a quello indicato nella perizia di stima elaborata da un professionista nominato dal giudice. Il debitore per poter essere autorizzato dal giudice deve rispettare un iter particolare.

Come vendere la casa prima che finisca all’asta

Il codice di procedura civile all’articolo 568 bis, stabilisce che il debitore può chiedere la vendita diretta di un immobile, soltanto una volta. La richiesta per la vendita diretta deve essere presentata entro e non oltre dieci giorni prima dell’udienza di comparazione. Inoltre, unitamente alla richiesta, deve essere presentata anche l’offerta di acquisto e il versamento di una cauzione che non può essere inferiore al 10% del prezzo offerto. Se uno di questi documenti non è allegato alla richiesta la domanda è inammissibile.

Il giudice qualora il prezzo base sia maggiore del prezzo offerto, per adeguare il prezzo, fissa un termine di dieci giorni per integrare la cauzione e l’offerta. Solo dopo l’integrazione dell’offerta, il giudice valuta l’ammissibilità dell’offerta e dispone la vendita diretta.

Inoltre, l’offerta del debitore, dovrà essere notificata ai creditori cinque giorni prima dell’udienza (C.p.c articolo 569). Trascorsi 120 giorni dalla data del provvedimento, l’offerta diventa irrevocabile.

All’udienza il giudice dichiara l’ammissibilità dell’istanza per la vendita e se non è formulata opposizione dei creditori, dispone l’aggiudicazione dell’immobile all’offerente. Questi sono i passaggi per chiedere la vendita diretta dell’immobile, la normativa in questo caso è rigida e ogni fattore temporale deve essere rispettato.

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