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Agenzia Entrate, si può ricevere una cartella esattoriale per sbaglio?

Una cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate ricevuta per sbaglio può essere una brutta sorpresa. Occhio al postino

Agenzia Entrate (Foto Adobe)

Ricevere una cartella esattoriale normalmente causa il panico del contribuente, ma comprensibilmente può sorgere il dubbio che sia sbagliata. La cronaca a volte racconta di cartelle “pazze” notificate per errore ai contribuenti per malfunzionamenti dei sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate. Oppure di atti inviati per errore umano di chi effettua i controlli.

Si segnalano inoltre denunce per abuso d’ufficio e frode nei confronti di funzionari dell’Erario corrotti o di personale di società affidatarie del servizio di supporto all’ufficio Tributi per le attività di recupero delle entrate. Con ignari cittadini ai quali sono arrivati atti di accertamento esecutivo per debiti tributari inestistenti o eccedenti l’importo dovuto. Insomma possono arrivare carte esattoriali per sbaglio?

Possibili errori dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia Entrate (Foto Adobe)

La risposta è si. Cartelle inviate ed arrivate al destinatario per sbaglio sono meno rare di quanto si pensi. Possono emergere mancati versamenti di tasse che invece sono state regolarmente versate, imprecisioni di computo e falliti riconoscimenti di agevolazioni o crediti dei quali si ha diritto oppure semplici casi di omonimia.

Non mancano i casi di imposte duplicate, di  multe automobilistiche prescritte o annullate dai giudici di pace; di tasse di smaltimento rifiuti richieste erroneamente ai singoli residenti anziché ai condomini, o ai proprietari invece che agli affittuari. Dunque una pletora di atti che erroneamente possono giungere ad ignari cittadini.

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Purtroppo avere la certezza che l’atto ricevuto sia del tutto infondato non è sufficiente per evitare spiacevoli conseguenze. In questi casi bisogna attivarsi immediatamente per tutelare i propri diritti. Tenendo d’occhio per prima cosa i termini di scadenza per presentare ricorso  alla Commissione Tributaria Provinciale non oltre i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

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Il contribuente deve chiedere il riesame dell’atto al fine di ottenere l’annullamento in autotutela della pretesa, direttamente all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso il documento. Oppure, come detto, presentare ricorso per ottenere la sospensione (per via giudiziale o amministrativa) della riscossione e della cartella. E così arrivare al sospirato annullamento dell’atto ricevuto.

Pubblicato da
Vincenzo Pugliano