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IMU, ecco chi poteva avere uno sconto senza saperlo

Quali sono le possibili esenzioni e riduzioni per l’Imposta municipale propria (IMU)? Focus sulle condizioni per le agevolazioni

IMU (Foto Pixabay)

L’Imposta comunale propria o IMU è un tributo comunale istituito nel 2011 dal governo Monti sul possesso dei beni immobiliari. Attualmente è valida per le seconde case (fino al 2013 si pagava anche per la prima abitazione) con l’eccezione di quelle di lusso corrispondenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Ne sono escluse quindi tutte le altre abitazioni principali (per le quali si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”) e le relative pertinenze. Nei giorni scorsi è scaduta la prima rata per il suo versamento che ha interessato milioni di contribuenti proprietari o possessori di seconde abitazioni.

Esenzioni e riduzioni per l’IMU sulle seconde case

Pagamento IMU (Foto Pixabay)

Sono tuttavia possibili delle esenzioni o riduzioni previste dalla norma. È la Legge di bilancio 2022 ha definirle nella generalità dei casi. Ma i regolamenti comunali possono apportare delle variazioni da una zona all’altra. È necessario riferirsi anche ad essi per un’idea precisa sulle norme applicate.

I possibili casi di riduzione sono i seguenti:

  • case inagibili o inabitabili. In tale ipotesi, se l’abitazione è inagibile o inabitata, scatterà la riduzione del 50%. Questa riduzione va calcolata sulla base imponibile da dichiarare ai fini IMU. Quindi, la dichiarazione IMU, che va presentata entro il 30 giugno, dovrà contenere l’attestazione di inagibilità o inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato;
  • immobili storici e artistici. In questa ipotesi, la riduzione del 50% opererà a prescindere sia dall’utilizzo che dalla concessione in affitto o in comodato a terzi;
  • case affittate con canone concordato. Dunque, se il proprietario affitta la propria seconda casa con un contratto a canone concordato, l’IMU si riduce al 75%.

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Si possono avere riduzioni fino al 50% anche nel caso le abitazioni siano in comodato a figli o genitori che le utilizzano come prima casa, purché il comodante abbia una sola abitazione in Italia e risieda nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il contratto deve essere registrato e non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

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Un altro caso di riduzione fino al 50% si ha quando i proprietari siano pensionati residenti all’estero. Infine l’esenzione si ha quando la casa coniugale è assegnata con provvedimento giudiziario a uno dei coniugi a causa di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Pubblicato da
Vincenzo Pugliano