Cartelle esattoriali, chi rischia di perdere la casa

Il pignoramento della casa per cartelle esattoriali non pagate è la conseguenza estrema che viene applicata dagli agenti di riscossione

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Pignoramento casa (Foto Pixabay)

La casa è considerata uno dei beni fondamentali per la dignità dell’individuo, al pari di cibo e vestiario. Di conseguenza per arrivare al pignoramento della casa, specie se la prima, i debiti accumulati dal contribuente devono essere davvero molti. Le cartelle esattoriali non pagate, prima di diventare atti di sequestro forzato, vengono sollecitate numerose volte, con tanto di scadenza.

Oltretutto l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto delle soluzioni intermedie di “pace fiscale“. Soluzioni che magari non consentono di ricevere l’intera somma ma che vanno incontro al contribuente. Come ad esempio il saldo e stralcio e la Rottamazione ter. Ma nel caso in cui i debiti si accumulino e non si sia concordato un piano di rateizzazione, l’agenzia per la riscossione può pignorare la casa. Non in tutti i casi però.

Pignoramento casa, come avviene la procedura

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Pignoramento casa (Foto Pixabay)

Innanzitutto, come già accennato, la prima casa di residenza viene considerato un bene che non si può sottrarre. Quindi le condizioni per evitare il pignoramento dell’immobile è che prima casa e che il nucleo familiare ne abbia la residenza, cioè abitazione principale. Eccetto le case iscritte al catasto come case di lusso. Esistono altre limitazioni, ma unicamente nel caso in cui il creditore sia l’Agenzia delle Entrate. Se è un privato, le regole sono diverse.

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L’Agenzia delle Entrate non può espropriare un immobile se i debiti sono tra i 20.000 ed i 120.000 euro. In questa situazione sulla casa viene stipulata un’ipoteca, ma non il pignoramento. Sopra tale cifra si può procedere all’espropriazione forzata. Per importi inferiori a 20.000 euro non sono ammesse nemmeno le ipoteche. Inoltre l’Agenzia delle Entrate, per attivare il pignoraento, deve iscrivere l’immobile ad ipoteca almeno 6 mesi prima dell’atto di esecuzione forzata.

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A quel punto viene notificato al debitore l’atto di precetto, con cui l’Autorità manifesta la propria volontà di pignoramento dell’immobile. L’esecuzione forzata deve avvenire nella finestra temporale dai 10 ai 90 giorni dalla notifica dell’atto. Superata tale soglia il pignoramento non sarà più ammesso. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate può provvedere a rinnovare la procedura e ricominciare l’iter di pignoramento.

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