Partiva iva, si può esercitare il diritto di rivalsa dopo la chiusura?

Un caso consente all’Agenzia delle Entrate di chiarire circa gli impegni fiscali a partita iva chiusa. Vediamo cosa è successo

Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate (Foto ANSA)

La chiusura della partita iva non costituisce automaticamente la chiusura degli impegni fiscali; ma questo non è un male, anzi, il contribuente può, infatti, proseguire per un tempo congruo ad esercitare taluni diritti sui tributi corrisposti al Fisco. Ciò è comprovato dal fatto che dopo la chiusura della partiva iva lo stesso lavoratore si misura con la “coda” degli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

A tale proposito l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a rispondere all’interpello n. 21 del 20.01.2022, precisando l’atteggiamento che consegue la chiusura della partita iva. Il caso in particolare ha riguardato la richiesta dell’istante di riaprire una partita iva, già chiusa, con l’intento di esercitare la rivalsa dell’imposta versata al momento dell’adesione; l’istante si sarebbe poi impegnato a richiuderla subito dopo l’emissione della fattura.

Partiva iva, quando il contribuente ha diritto alla rivalsa dell’imposta?

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Agenzia delle Entrate (Pexels)

Il chiarimento dell’Agenzia sottolinea che sì, il diritto di rivalsa sull’imposta da parte del contribuente è legittimo; così come nel caso di maggiore imposta a seguito all’accertamento sui cessionari o i committenti. Solo in questi casi, comunque: inclusi il pagamento delle sanzioni e quello degli interessi. Al cessionario o il committente spetterà il diritto alla detrazione, esercitato non più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta addebitata in rivalsa.

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Nella circostanza dell’accertamento, la norma deve confermare la neutralità dell’iva, la quale deve interpellare e verificare la condotta dei consumatori finali, salvaguardando gli operatori economici. Con la chiusura della partita iva, il diritto di rivalsa è quindi più che lecito, in quanto rispetta il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto; la riapertura è ammessa, anche dopo l’attività di controllo, allo scopo di esercitare la rivalsa.

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L’Agenzia delle Entrate risponde al caso, pertanto, concedendo all’istante, come si è spiegato, la riapertura della partita iva, dandogli l’opportunità di emettere note di variazione a titolo di esercizio della rivalsa dell’imposta versata. A onor del vero, il diritto di rivalsa, esercitato con la detrazione, non può essere negato neanche sotto la chiusura d’ufficio della partita IVA se il Fisco non abbia verificato – non solo formalmente, ma anche sostanzialmente – la fondatezza dei requisiti sostanziali.

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