Assegno divorzio, quanto spetta all’ex coniuge?

Al divorzio, uno dei due coniugi ha l’obbligo di contribuire alla vita economica dell’altro sostenendolo nei suoi bisogni. Come si quantifica

assegno divorzile
Assegno divorzile (Foto Pixabay)

Quando la coppia giunge all’epilogo del rapporto, in realtà il legame non si interrompe del tutto, anzi; la legislazione stabilisce il proseguimento del rapporto in termini economici. Non è un rapporto paritario, certo, in quanto un coniuge (o meglio, ex coniuge) può avere più necessità rispetto all’altro, acuite dal viverle con maggiori difficoltà.

La giurisprudenza ci viene incontro stabilendo diversi gradi al rapporto economico dei due definendo le modalità di erogazione e, in generale, la prassi del sostegno. Quando una coppia divorzia, uno dei due coniugi è tenuto, nei confronti dell’altro a versare l’assegno divorzile. Attenzione, è un obbligo di legge; consiste in un contributo economico, nel caso l’altro non abbia mezzi adeguati od oggettivamente non è in grado di sostenersi autonomamente.

Assegno divorzile, come avviene il calcolo dell’assegno?

assegno divorzile
Assegno divorzile (Foto Pixabay)

Bisogna premettere di non confondere l’assegno divorzile con l’assegno di mantenimento: il secondo, infatti, si basa sul presupposto dell’esistenza del rapporto matrimoniale, e pertanto di tutti i relativi obblighi patrimoniali e assistenziali legati allo stato di coniugio. Perciò il vincolo coniugale nel frattempo è ancora in essere e il tenore di vita concorre come criterio di quantificazione dell’assegno stesso.

L’assegno di divorzio ha da parte sua, premesse e finalità differenti e in esso il tenore di vita non conta. Ciò che lo monetizza sono le tre funzioni di base: assistenziale, compensativa, perequativa; parliamo cioè delle funzioni basate sul principio di solidarietà post-coniugale – “meramente” assistenziale -, con le finalità di sopperire alle necessità, senza rinunciare alle eventuali condizioni di risarcimento.

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In tal senso, il Tribunale, non consentendo l’assegnazione di un generico contributo che consenta il raggiungimento di una autosufficienza economica, procederà alla verifica “in concreto” del reddito proporzionato al richiedente, riflesso sulla qualità del suo contributo alla realizzazione della vita familiare – compresa la condotta professionale – durante il matrimonio.

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Il rilascio dell’assegno divorzile avviene alla sentenza di passaggio in giudicato della pronuncia sullo scioglimento del vincolo. In taluni casi, il diritto all’assegno di divorzio può essere autorizzato anche con sentenza non definitiva, dalla quale viene riconosciuto lo scioglimento del vincolo ma il processo prosegue con lo scopi di determinare l’importo dell’assegno. Solo la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi e l’oggettiva sopravvenuta modifica delle condizioni economiche apre la strada alla modifica dell’importo.

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