Legge 104, qual è la differenza tra comma 1 e comma 3?

La legge 104 è lo strumento legislativo che salvaguarda la vita sociale delle persone disabili. Quando è riconosciuto l’handicap 

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Il 5 febbraio 1992 fu varata la legge 104, l’insieme di quelle norme che garantiscono l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Un vero traguardo storico per i cittadini disabili, i primi destinatari della legge, ma anche un adeguato sostegno per coloro che li affiancano nella vita, ovvero i familiari o coloro che se ne prendono cura.

Anche ai familiari o affini sono garantiti interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico, oltre il sostegno, nel caso di un lavoratore dipendente e genitore di un figlio con handicap, o coniuge oppure parente di persona handicappata, mediante appositi permessi retribuiti. In primo luogo, chi è legislativamente considerato disabile?

Legge 104, chi rientra nel comma 1 e chi nel comma 3

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È fondamentale specificare che nell’articolo 3 della legge, l’attivazione del comma 1 o del comma 3 nel verbale di riconoscimento di handicap, è legata alla differenziazione delle principali due casistiche, o meglio il riconoscimento o meno per la persona disabile dello stato di gravità.

Se per il comma 1, infatti, la persona disabile è definita come “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione“; al contrario, la stessa può riconoscersi nel comma 3, “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità“.

Va da sé che a seconda del riconoscimento di un comma rispetto all’altro, si ha diritto a due differenti categorie di agevolazioni. Chi rientra al comma 1 non ha diritto a provvidenze economiche ma può detrarre i contributi previdenziali e assistenziali, nella misura del 19%, che sono stati versati per babysitter e badanti. Nell’ambito della Pubblica Amministrazione, le agevolazioni lavorative includono (anche per handicap non gravi) il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e precedenza in sede di domanda di trasferimento.

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Se le differenti percentuali d’invalidità, di patologia e di reddito prevedono relative agevolazioni per i veicoli destinati alle persone con disabilità motoria, intellettiva (se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave) o sensoriale (sordi e ciechi), nel comma 1 queste agevolazioni consistono nell’applicazione dell’iva al 4% al momento dell’acquisto, nella detraibilità del 19% della spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi e nell’esenzione dal pagamento del bollo auto.

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La calmierazione delle agevolazioni riguarda anche l’acquisto dei sussidi tecnici informatici e di ausili medici, per i quali si traduce in iva agevolata, nel caso particolare degli ausili medici, variabile nella misura del 4 al 19%.

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