Telemarketing aggressivo, il GPDP sanziona Enel Energia per oltre 26 milioni di euro

Il Garante della privacy ha ricevuto parecchie segnalazioni di irregolarità nel trattamento dei dati da parte della società

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(pixabay)

Come ci comunica lo stesso Garante per la privacy, con l’approssimarsi del passaggio dal mercato tutelato a quello libero nella fornitura di gas ed energia elettrica, le società stanno imponendo agli utenti delle politiche di marketing sempre più aggressive. Ad essere sotto i riflettori è Enel Energia.

In seguito a numerose segnalazioni, è emerso che l’azienda ha violato costantemente le regole sul trattamento dei dati personali a fini commerciali contattando anche utenti iscritti al Registro delle opposizioni o con numeri privati. Le telefonate erano fatte sia con operatori che con risponditori automatici. In un comunicato stampa del 19 gennaio, il GPDP annuncia di aver applicato ad Enel Energia una sanzione da 26.513.977,00 euro.

Inoltre, l’Autorità ha ingiunto all’azienda “di adeguare ogni trattamento di dati svolto dalla rete di vendita a modalità e misure idonee a comprovare che l’attivazione di offerte e servizi e l’attivazione di contratti avvenga solo a seguito di contatti promozionali su numerazioni telefoniche censite e iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC)”.

Sotto accusa anche le difficoltà che gli utenti hanno riscontrato nell’esercitare i propri diritti in tema di protezioni dati personali e, più in generale, problemi derivanti dalla gestione dei dati nell’ambito dei servizi di fornitura energetica, ivi compresi i trattamenti svolti tramite l’area riservata del sito della società e la app di gestione dei consumi.

Si tratta di irregolarità gravi, che non possono essere condonate in virtù della concorrenza spietata el mercato. In caso contrario tutto il lavoro del GPDP sarebbe vano. Ed allora è arrivata la sanzione. Enel Energia è la prima a ricevere questo trattamento in seguito alle segnalazioni, ma siamo certi che non sia l’unica a praticare politiche irregolari.

Per concludere, il GPDP, oltre la multa, obbliga Enel Energia ad “implementare ulteriori misure tecniche e organizzative per gestire le istanze di esercizio dei diritti degli interessati, in particolare il diritto di opposizione alle finalità promozionali, in modo da dare riscontro agli interessati non oltre 30 giorni dalla richiesta. Enel Energia infine dovrà comunicare all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali le iniziative intraprese per adeguarsi a quanto prescritto dal provvedimento”.

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