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Agenzia delle Entrate, in questo caso il controllo non è valido

Quando riceviamo un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate facciamo attenzione a dei particolari. L’avviso potrebbe essere non valido

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Quando arriva a casa un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate la prima cosa da fare è non andare nel panico. I controlli da parte del Fisco spaventano infatti non poco gli italiani, convinti di essere finiti in un grosso guaio senza nemmeno aprire l’avviso.

Sono tanti i motivi per cui l’Agenzia delle Entrate può inviare un avviso di accertamento, ovvero l’atto mediante il quale l’ufficio notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un’attività di controllo sostanziale. Ci sono dei casi, però, in cui il controllo non è valido: vediamo quali.

Agenzia delle Entrate: ecco quando l’avviso non è valido

Calcolo Tasse (Pixabay)

A partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate diventano esecutivi. Gli avvisi devono contenere l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagare gli importi in essi indicati o un terzo delle maggiori imposte accertate,  a titolo provvisorio, nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria.

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L’intimazione ad adempiere al pagamento dovrà essere contenuta anche nel provvedimento di irrogazione delle sanzioni e negli atti emessi successivamente. Gli avvisi di accertamento diventano esecutivi trascorso il termine utile per la proposizione del ricorso. Deve essere riportato l’avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine utile per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.

L’esecuzione forzata è comunque sospesa per legge per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione dell’atto, senza che sia richiesto al contribuente alcun adempimento.

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La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. Inoltre, non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.

Se l’esito della riscossione è positivo, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento e del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, l’esazione delle somme in essi indicate potrà essere affidata agli agenti della riscossione anche prima del decorso dei termini previsti nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni.

Pubblicato da
Ramona Buonocore