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Buoni fruttiferi cointestati, che succede in caso di decesso?

La Cassazione ha modificato l’interpretazione del Codice. Nel caso di cointestatari, ognuno può riscattare la propria parte

Foto (Pixabay)

I buoni fruttiferi postali sono differenti dal conto in banca, ed in quanto tali, sono soggetti a norme differenti. Può capitare che dei buoni fruttiferi postali siano cointestati. In quel caso, al decesso di uno dei cointestatari, chi può ritirare le somma dei buoni?

In passato, i contrasti, nel caso in cui fosse scritta la clausola “pari facoltà di rimborso” nasceva dalle norme sull’eredità.

I buoni fruttiferi postali possono essere divisi fino ad un numero di quattro persone. Nel caso di decesso di uno, e nella condizione in cui un altro dei quattro non sia erede del defunto, egli può ritirare la propria parte?

La Cassazione, con una recente sentenza dice di sì. In passato Poste Italiane bloccava il rimborso dei buoni fruttiferi fino all’assenso degli eredi del defunto.

Davide Zanon, Segretario di Codici Lombardia, dichiara: “Questo problema nasceva dall’errata interpretazione della dicitura ‘con pari facoltà di rimborso’ presente sul buono, che si sosteneva indicasse che la riscossione doveva essere proporzionata al numero dei cointestatari. Il Collegio ora, invece, ha chiarito che ciascuno dei cointestatari è libero di agire e riscattare il buono indipendentemente dagli altri”.

Come semplificare il riscatto dei buoni fruttiferi postali

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Per risolvere i problema a monte in realtà basta abolire la dicitura “pari facoltà di rimborso”. In questo modo la riscossione non può essere rifiutata.

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Gli eredi hanno potere sulla porzione del defunto, ma non su tutto il valore del buono.

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Conclude Zanon: “La Cassazione ha chiarito che la normativa a cui faceva riferimento Poste, che servita a tutelare i cointestatari da possibili pretese avanzate dagli eredi del cointestatario defunto, non può essere applicata ai Bfp ma, ai libretti di risparmio, in quanto esiste una specifica normativa che non richiede il consenso degli eredi. Resta chiaramente inalterato il diritto di credito degli eredi, sancito dal Codice Civile: infatti colui che riscuoterà il buon resterà obbligato nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto

Pubblicato da
Giulia Borraccino