Garante per la privacy, no a cancellazione articoli da archivi online dei quotidiani

Il Garante della Privacy si è espresso con parere contrario alla cancellazione degli articoli dall’archivio online di un quotidiano. Il provvedimento a seguito di una vicenda legata ad un cittadino che chiedeva di cancellare i propri dati personali da un articolo risalente al 1998.

Garante per la privacy, no a cancellazione articoli da archivi online dei quotidiani
Garante per la privacy, no a cancellazione articoli da archivi online dei quotidiani (foto: pixabay)

Gli articoli pubblicati sui quotidiani online non vanno cancellati, questa la sostanza del provvedimento del Garante della Privacy. È però possibile chiedere che vengano de-indicizzati dai motori di di ricerca, per garantire così il diritto all’oblio. Il provvedimento è stato preso dalla autorità a seguito della vicenda di un cittadino che ha presentato reclamo al Garante.

Ma se è vero che nessun editore è obbligato ad eliminare completamente un articolo, è anche vero, ed è questa l’altra parte del provvedimento dell’autorità, che deve comunque esserci una qualche risposta da parte dell’editore all’eventuale richiesta dell’utente che chiede di esercitare i propri diritti.

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Garante della privacy: diritto all’oblio e cronaca

Garante per la privacy, no a cancellazione articoli da archivi online dei quotidiani
Garante per la privacy, no a cancellazione articoli da archivi online dei quotidiani (foto: pixabay)

Il provvedimento preso dal Garante si è visto necessario quando un cittadino ha presentato formale richiamo all’Autorità. Questo cittadino era stato coinvolto in una vicenda giudiziaria nel 1998. Per alcune vicissitudini l’articolo in cui venivano indicati in chiaro i suoi dati personali relativi a questa vicenda è recentemente riemerso. Il cittadino quindi ha chiesto all’autorità di ordinare all’editore del quotidiano nazionale online su cui si trovava l’articolo di cancellare i dati personali presenti.

La motivazione per la richiesta era che l’articolo recava pregiudizio e non fosse più attuale. Tra l’altro, faceva notare il cittadino, non erano state aggiornate le informazioni riguardo la vicenda giudiziaria che si era poi conclusa con la prescrizione. Da ultimo il cittadino lamentava anche il fatto che l’editore non avesse risposto in alcun modo alla sua richiesta.

In questo caso il Garante ha ribadito il concetto che coniuga libertà di informazione e diritto all’oblio. Infatti, anche con la stampa online, chiunque può chiedere ed esercitare il proprio diritto all’oblio, cioè un diritto per cui si può chiedere che le notizie vengano indicizzate in modo che con una ricerca queste non emergano. Il Garante, con il provvedimento di specie, ha però ribadito anche che è sufficiente la de-indicizzazione e non si può pretendere la cancellazione dei dati personali o dell’articolo nella sua interezza.

La richiesta di cancellazione è stata quindi ritenuta infondata per questo motivo: “il Garante ha considerato l’utilità sociale e il valore di documento storico dell’articolo oltre al fatto che questo fosse stato già de-indicizzato dall’editore”. E in effetti l’articolo non era più raggiungibile dai motori di ricerca ma soltanto con una consultazione nell’archivio digitale della testata online, disponibile per intero soltanto agli abbonati.

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Alla lamentela che l’articolo non fosse stato aggiornato, il Garante fa anche notare che il reclamante non ha mai effettivamente fornito documenti riguardo i successivi sviluppi della tua vicenda giudiziaria. Ciò che è stato invece sanzionata dall’Autorità e stata la mancanza di risposta data all’interessato, risposta che è contemplata dal Regolamento. Per questa unica violazione l’editore è stato sanzionato con €20.000 di multa.

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