Conservazione fatture elettroniche: c’è tempo fino al 10 marzo 2021

Si avvicina la scadenza per la conservazione delle fatture elettroniche, fissata al 10 marzo 2021: per l’adempimento dell’obbligo è possibile avvalersi del servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

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C’è tempo fino al 10 marzo 2021 per conservare le proprie fatture elettroniche: per la conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel 2019 è ancora possibile utilizzare il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Connettendosi al portale Fatture e Corrispettivi, infatti, è possibile immettere nel sistema le fatture transitate tramite il SdI seguendo la procedura guidata: una volta recepiti dall’Agenzia, i documenti emessi e ricevuti vengono conservati in archivio per 15 anni, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte del contribuente.

Importante però ricordare che, per i documenti emessi e ricevuti in data precedente all’adesione all’Agenzia, sarà necessario procedere con il caricamento manuale. Da notare che la scadenza si trova in coincidenza con i tre mesi dal termine per l’invio della dichiarazione dei redditi 2020: quest’ultimo appuntamento, grazie alla proroga prevista dal decreto Ristori, si collocava il 10 dicembre scorso.

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Fatture Elettroniche, cosa stabilisce la legge sull’obbligo di conservazione

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Sebbene il servizio statale sia probabilmente la via più veloce ed economica per effettuare l’operazione, è solo una delle possibilità a disposizione del titolare di partita IVA: è inoltre possibile affidarsi a software house private o curarsi autonomamente della conservazione sostituiva.

L’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche è regolamentato dal decreto Ministeriale del 17 giugno 2014, che concerne le “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”.

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Facendo riferimento alle regole tecniche previste dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dall’articolo 21, comma 3 del DPR n. 633/1972, si configura per il soggetto passivo l’obbligo di assicurare tre fattori: l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Regole diverse da quelle che riguardano le fatture cartacee, alle quali è bene prestare attenzione per non commettere involontarie irregolarità.

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