Buoni Fruttiferi Postali, sono soggetti a pignoramento?

Sono molti i risparmiatori che cercano la risposta alla domanda: i Buoni fruttiferi postali possono essere pignorati?

Buoni fruttiferi postali
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La risposta alla questione se i Buoni fruttiferi postali siano soggetti o meno al pignoramento si trova al comma 2 dell’art. 23 della legge emanata il 18 luglio 1989. Il testo del provvedimento riporta che i libretti di risparmio e i Buoni postali “non sono soggetti a sequestro o a pignoramento. Salvo nei casi espressamente previsti, rispettivamente, dagli artt. 157 e 175 del codice postale”.

Nello specifico, l’art. 157 prevede che “i Libretti di risparmio ed i crediti in essi iscritti non sono soggetto a sequestro o pignoramento”. L’art. 175, invece, chiarisce: “[…] tranne che per ordine dell’autorità giudiziaria in sede penale. Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge”.

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Buoni Fruttiferi Postali, in quali casi possono essere pignorati

Buoni fruttiferi postali
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La situazione è ben diversa se la pignorabilità arriva su ordine preciso di un giudice. In tale circostanza si dice che i Buoni Fruttiferi Postali sono soggetti al pignoramento presso terzi – ovvero presso Poste Italiane.

Nel caso in cui, quindi, il titolare di questi prodotti di risparmio si presentasse allo sportello postale per riprendere il capitale investito con i relativi interessi maturati, si vedrebbe recapitare un rifiuto. Poste, inoltre, notificherà al creditore che ha eseguito il pignoramento e di quali Buoni è in possesso il suo debitore.

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Al momento dell’udienza, il giudice dell’esecuzione apprende la dichiarazione emessa dal terzo pignorato – sempre Poste – e proseguirà con il risarcimento del creditore. In sostanza, il giudice ordinerà a Poste di eseguire l’ammortamento dei Buoni Postali sufficienti per saldare il debito. Si fisserà, dunque, la quantità necessaria per coprire il valore del debito.

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