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Spese condominiali: spettano al proprietario e non all’inquilino in questo caso

Non sempre l’addebito delle spese condominiali ha una soluzione lineare. Ci sono dei casi particolari legati a determinati eventi

Spese condominiali (Foto Adobe)

In linea generale le spese condominiali nel caso di immobile in possesso della persona diversa del proprietario, spettano all’inquilino. Tuttavia, non sempre esiste questa soluzione che si può definire lineare. Spesso si verificano casi particolari che cambiano le norme generiche.

E’ il caso, ad esempio, dei divorzi e delle assegnazioni delle case familiari quando si è in presenza di figli. Un divorzio è sempre un momento difficile dove sono necessarie altre decisioni conseguenti che riguardano anche i figli qualora ce ne fossero. Una delle decisioni più ardue è quella dell’affidamento della casa familiare, ossia dove poi continueranno a vivere i figli.

Spese condominiali e divorzio, la sentenza

Spese condominiali, la sentenza della Corte di Cassazione (Foto Adobe)

La tendenza della giurisprudenza è quella di fare in modo che i figli non cambino l’abitazione dopo il divorzio dei genitori perché quest’ultimo è già un atto traumatico per loro. Tuttavia, nel caso in cui resti affidatario dell’immobile la persona diversa dal proprietario, a pagare le spese condominiali sarà comunque quest’ultimo e non l’affidatario, ossia l’inquilino.

Una sentenza recente della Cassazione, con l’ordinanza 16613 del 2022, ha specificato che  le spese condominiali spettano al proprietario. Inoltre,  l’amministratore di condominio non può chiederle tali spese al coniuge affidatario della casa familiare. La Suprema Corte ha specificato quindi cosa accade nel caso di separazione e affidamento della casa familiare al coniuge diverso dal proprietario.

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Il divorzio oltre ad essere sempre una faccenda difficile da affrontare comporta anche una serie di decisioni di carattere economico e giuridico. E’ necessario, infatti, stabilire l’affidatario dei figli, l’assegno di mantenimento e l’affidamento della casa familiare. Secondo la giurisprudenza la casa familiare non può essere affidata in favore del coniuge più debole economicamente.

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La questione è giustificata dal fatto che ogni decisione è presa in funzione dell’interesse dei figli che rappresentano la parte debole e che subisce passivamente la decisione di un divorzio da parte dei genitori. La tutela dei figli, soprattutto se minori, è posta al primo posto.

Pubblicato da
Marcello Pelillo