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Banche e Carte

Assegni non trasferibili: Mef valuta ritocco delle sanzioni

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze sta valutando la possibilità di mettere mano al regime sanzionatorio previsto per gli assegni privi della clausola di non trasferibilità. Ad annunciarlo è lo stesso Mef che, nei giorni scorsi, ha anche ricordato come la norma in questione appartenga a una più ampia normativa antiriciclaggio risalente a 10 anni fa, e che nel 2017 – quando se n’è iniziato a parlare davvero – c’è semplicemente stato un inasprimento della pena.

Allo stato attuale, l’ammenda per chi non rispetta la clausola di non trasferibilità può variare da un minimo di 3.000 a un massimo di 50.000 euro a seconda dell’ammontare degli importi trasferiti.

Per quanto la norma che regola questa questione sia giusta, le multe hanno finito per colpire cittadini che in assoluta buona fede hanno fatto uso di assegni senza clausola di non trasferibilità, ed è proprio per questo che il governo si sta muovendo per modificare il regime sanzionatorio rendendolo quanto più equo e trasparente. Cosa fare allora se ci si ritrova un carnet di assegni privi della clausola di non trasferibilità?

Intanto è dal 2008 che le banche non stampano più assegni di questo tipo, per cui se assegni del genere circolano ancora è perché appartengono a un carnet risalente a più di dieci anni fa. Fatto sta che se qualcuno se ne dovesse ritrovare qualcuno di questo tipo, rimarrebbe comunque la possibilità di usarlo: la normativa prevede infatti che assegni privi della clausola di non trasferibilità possano continuare a circolare se la somma che trasferiscono non è più alta di 1.000 euro.

Anzi, in realtà possono essere trasferiti coi vecchi assegni anche importi più alti di 1.000 euro: in tal caso basta semplicemente scrivere di proprio pugno la dicitura “non trasferibile” per renderli validi a tutti gli effetti.

Ad ogni modo il Mef stima che sono 1.692 gli assegni contestati finora, e di questi solo 107 hanno deciso di pagare l’oblazione che permette di chiudere anticipatamente il processo sanzionatorio.

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Pubblicato da
Cosimo Laneve