Il governo nel decreto Ristori Bis ha deciso di sospendere il pagamento dei contributi Inps previsti per il 16 Novembre 2021.
Quasi 800 milioni di euro complessivi tra tasse e contributi sospesi dal governo per aiutare le aziende in questo difficile momento.
Con il Decreto Ristori Bis l’esecutivo, oltre a disporre dei bonus per la categorie più colpite dalle nuove misure restrittive, ha deciso di aiutare i titolari di attività commerciali esonerandoli dal pagamento di diverse tasse tra cui l’Iva e dai contributi previdenziali e assistenziali dei loro dipendenti.
D’altronde, con il nuovo Dpcm del 3 Novembre con la classificazione del territorio nazionale in zone a rischio ha costretto tantissime attività alla chiusura, mettendoli in una situazione economica da cui non sarà semplice risollevarsi.
In ogni caso, è bene precisare che si tratta di una semplice sospensione delle imposte, la cui data viene spostata dal 16 Novembre 2020 al 16 Marzo 2021.
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Decreto Ristori Bis, contributi Inps: cosa dice il testo

Per quanto riguarda i requisiti e i beneficiari di questa sospensioni dei contributi Inps, all’articolo 11 del decreto si può leggere che “la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all’articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL”.
E sempre al comma 2 dell’articolo viene inoltre chiarificato che “è altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del presente decreto.”
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